"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"
(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 2 dicembre 1999, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
(Finalità della legge)
1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei princìpi di autonomia sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princìpi.
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneità delle sedi;
c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1.
a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)
1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
e) un direttore amministrativo.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.
(Validità dei diplomi)
1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
(Edilizia)
1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
(Diritto allo studio)
1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.
(Norma transitoria e finale)
1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalità della presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
(Norme finanziarie)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (Istruzione artistica - Strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, comprensivo dei costi per la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d), nonché all'articolo 4, comma 3, valutato in lire 11 miliar-
di a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.